Sono veicoli artificiosamente immatricolati come autocarri, e, pertanto, apparentemente considerabili strumentali per natura. I requisiti sono:
I veicoli che possiedano simultaneamente questi tre requisiti non potranno essere considerati ai fini fiscali come autocarri, con la conseguenza di non poter usufruire del relativo regime di totale deducibilità dei costi.
Ai fini delle imposte sui redditi per una impresa i costi degli autoveicoli sono considerati parzialmente deducibili in due casi:
Autoveicoli assegnati in fringe benefit Le spese ed ogni altro componente negativo, relativi all’utilizzo di autoveicoli dati in uso promiscuo (c.d. fringe benefit) ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70%.
I costi sostenuti dall’impresa sono tutte le spese sostenute per il possesso e l’uso dell’auto; a titolo esemplificativo i costi per carburante e lubrificante, le spese per manutenzione e riparazione, tassa di proprietà, assicurazione, accessori ecc…
Affinché si rientri in tale fattispecie, è obbligatorio che il dipendente sia assoggettato a tassazione sulla quota di uso privato del mezzo, al netto di eventuali riaddebiti da parte del datore di lavoro.
L’assegnazione di un autoveicolo in uso promiscuo (ossia non per soli scopi lavorativi) ad un dipendente per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) determina per lo stesso l’attribuzione di un reddito in natura. Il calcolo di tale reddito non viene effettuato in misura analitica, ma tramite una presunzione di utilizzo del mezzo al 70% per attività lavorativa e al 30% per uso privato.
La quota relativa all’uso privato così determinata in maniera forfettaria, costituisce reddito per il dipendente; il calcolo di tale reddito viene effettuato applicando al costo chilometrico del veicolo, desunto dalle tabelle ACI, una percorrenza di 4.500 km./anno, pari al 30% di 15.000 km./anno, che è considerata la percorrenza media di riferimento.
L’importo di cui sopra viene ridotto (fino al massimo del totale azzeramento) della quota di costo eventualmente riaddebitata dall’azienda al proprio dipendente.
Autoveicoli non assegnati (pool) Tutte le spese e gli altri componenti negativi, sia di acquisto che di impiego, relativi ai mezzi di trasporto possono essere dedotti nella misura del 20% , relativamente a quei veicoli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa, e non risultano assegnati in fringe benefit a dipendenti. Nel caso di veicoli in noleggio, la suddetta percentuale di deducibilità si applica:
La deduzione è uno strumento fiscale che permette al contribuente (persona fisica o giuridica) di ridurre il proprio reddito imponibile sottraendo ad esso alcune spese sostenute o parte di esse.
I costi di noleggio a lungo termine possono usufruire della deducibilità totale o parziale.
La detrazione d’imposta è la possibilità di sottrarre da un’imposta una determinata somma o percentuale per ridurne l’ammontare. Nel caso dell’IVA è possibile detrarla quando sussiste carattere di inerenza diretta tra la spesa e l’attività professionale svolta.
Nel noleggio a lungo termine l’IVA è detraibile in misura totale o parziale.
In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.
* In base all’Art. 164 TUIR, i veicoli sono strumentali all’attività dell’impresa solo quando sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.
IVA completamente detraibile se il veicolo è concesso in:
È detraibile al 100% l’iva relativa veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (taxisti, noleggiatori auto, etc).
Sono detraibili al 100% anche le auto e i piccoli autocarri (<35 q.li) che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.
L’IVA è detraibile nella misura in cui il bene genera operazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa, ovvero in base ad elementi comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza, senza distinzione fra quota noleggio e quota servizio.
La Commissione Europea, con la Decisione del 18 Giugno 2007 (GU Europea I-165/33), ha autorizzato l’Italia a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli non interamente utilizzati per uso professionale. La disposizione si applica a partire dal 27 giugno 2007.
È detraibile al 40% l’IVA relativa a tutti i veicoli stradali a motore in caso di:
Range di CO2
Range di CO2 | Fino a dicembre 2019 | Da luglio 2020 | Dal 2021 |
---|---|---|---|
Fino a 60 g/km CO2 | 30% | 25% | 25% |
Da 61 g/km a 160 g/km CO2 | 30% | 30% | 30% |
Da 161 g/km a 190 g/km CO2 | 30% | 40% | 50% |
Oltre 191 g/km | 30% | 50% | 60% |
La Legge di Bilancio 2020 (L.27/12/2019 N.160) ha modificato le percentuali
per il calcolo del compenso in natura da includere in busta paga del dipendente per l’uso privato nel seguente modo:
Per il calcolo della tassazione in capo al dipendente dal 1 gennaio 2021 si fa riferimento ai consumi dichiarati e certificati in base al ciclo omologativo WLTP.
Deducibilità imposte dirette | Detraibilità IVA | |
---|---|---|
Noleggio a lungo termine | 80% | 100% |
Leasing | 80% | 100% |
Acquisto | 80% | 100% |
Deducibilità imposte dirette | Detraibilità IVA | |
---|---|---|
Noleggio a lungo termine | 100% | 100% |
Leasing | 100% | 100% |
Acquisto | 100% | 100% |
Di seguito le tabelle riepilogative delle percentuali di deducibilità delle imposte dirette e di detraibilità dell’IVA, in base alla tipologia di gestione del veicolo (noleggio, leasing o acquisto) e di utilizzo.
Deducibilità imposte dirette | Detraibilità IVA | |
---|---|---|
Noleggio a lungo termine | 20% | 40% |
Leasing | 20% | 40% |
Acquisto | 20% | 40% |
Fringe benefit
Range di CO2 | Dal 2021 |
---|---|
Fino a 60 g/km CO2 | 25% |
Da 61 g/km a 160 g/km CO2 | 30% |
Da 161 g/km a 190 g/km CO2 | 50% |
Oltre 191 g/km | 60% |
Deducibilità imposte dirette | Detraibilità IVA | |
---|---|---|
Noleggio a lungo termine | 70% | 40% |
Leasing | 70% | 40% |
Acquisto | 70% | 40% |
Deducibilità imposte dirette | Detraibilità IVA | |
---|---|---|
Noleggio a lungo termine | 20% | 40% |
Leasing | 20% | 40% |
Acquisto | 20% | 40% |
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