Domande più frequenti: aspetti fiscali del noleggio a lungo termine

Sfruttare il noleggio a lungo termine consente ad aziende e liberi professionisti di accedere a diversi vantaggi, tra cui le detrazioni fiscali sono tra i più interessanti. Vediamo di che cosa si tratta, mediante una serie di domande e risposte (FAQ).
Sono deducibili in misura pari al 100% del loro ammontare, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli che:
  1. sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa:
    • per natura (ossia quando è di norma non suscettibile di impiego al di fuori di una attività produttiva; rientrano in questa categoria tutti i mezzi c.d. commerciali);
    • per destinazione esclusiva all’attività (un bene si considera strumentale per destinazione, nell’ipotesi in cui l’attività stessa non possa essere realizzata senza il suddetto bene; ad esempio le autovetture lo sono per le società di autonoleggio, o di autotrasporto)
  2. perché impiegati con finalità pubbliche (c.d. veicoli “ad uso pubblico”)
In entrambi i casi, deve comunque essere rispettato il principio di inerenza con l’attività esercitata.

Sono veicoli artificiosamente immatricolati come autocarri, e, pertanto, apparentemente considerabili strumentali per natura. I requisiti sono:

  • immatricolazione o reimmatricolazione come “N1” (trasporto di merci), con codice carrozzeria “F0” (furgone);
  • più di tre posti passeggeri;
  • rapporto tra potenza del motore in Kw e portata del veicolo in tonnellate (ottenuta come differenza tra massa complessiva e tara) uguale o superiore a 180.

I veicoli che possiedano simultaneamente questi tre requisiti non potranno essere considerati ai fini fiscali come autocarri, con la conseguenza di non poter usufruire del relativo regime di totale deducibilità dei costi.

Ai fini delle imposte sui redditi per una impresa i costi degli autoveicoli sono considerati parzialmente deducibili in due casi:

  • in caso di veicoli assegnati ai propri dipendenti in fringe benefit
  • in caso di veicoli a disposizione non assegnati (cd “pool”)

Autoveicoli assegnati in fringe benefit Le spese ed ogni altro componente negativo, relativi all’utilizzo di autoveicoli dati in uso promiscuo (c.d. fringe benefit) ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70%.

I costi sostenuti dall’impresa sono tutte le spese sostenute per il possesso e l’uso dell’auto; a titolo esemplificativo i costi per carburante e lubrificante, le spese per manutenzione e riparazione, tassa di proprietà, assicurazione, accessori ecc…

Affinché si rientri in tale fattispecie, è obbligatorio che il dipendente sia assoggettato a tassazione sulla quota di uso privato del mezzo, al netto di eventuali riaddebiti da parte del datore di lavoro.

L’assegnazione di un autoveicolo in uso promiscuo (ossia non per soli scopi lavorativi) ad un dipendente per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) determina per lo stesso l’attribuzione di un reddito in natura. Il calcolo di tale reddito non viene effettuato in misura analitica, ma tramite una presunzione di utilizzo del mezzo al 70% per attività lavorativa e al 30% per uso privato.

La quota relativa all’uso privato così determinata in maniera forfettaria, costituisce reddito per il dipendente; il calcolo di tale reddito viene effettuato applicando al costo chilometrico del veicolo, desunto dalle tabelle ACI, una percorrenza di 4.500 km./anno, pari al 30% di 15.000 km./anno, che è considerata la percorrenza media di riferimento.

L’importo di cui sopra viene ridotto (fino al massimo del totale azzeramento) della quota di costo eventualmente riaddebitata dall’azienda al proprio dipendente.

Autoveicoli non assegnati (pool) Tutte le spese e gli altri componenti negativi, sia di acquisto che di impiego, relativi ai mezzi di trasporto possono essere dedotti nella misura del 20% , relativamente a quei veicoli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa, e non risultano assegnati in fringe benefit a dipendenti. Nel caso di veicoli in noleggio, la suddetta percentuale di deducibilità si applica:

  • sulla quota finanziaria, fino ad un limite di Euro/anno 3.615 (autovetture), 775 (motocicli) o 413 (ciclomotori);
  • sulla quota servizi, senza limiti di importo.
Esercenti arti e professioni Il trattamento fiscale è lo stesso previsto per le auto a disposizione non assegnate, ossia: Deducibilità al 20%, della quota finanziaria, con il limite di 3.615/775/413 Euro per anno (a seconda che si tratti di autoveicoli; motocicli o ciclomotori), deducibilità al 20%, della quota servizi, senza limiti di importo. Questo regime si applica a: Artisti Liberi professionisti Soci di società di persone Con il limite di un veicolo a testa; I costi relativi ad ulteriori veicoli risultano del tutto indeducibili, eccetto il caso (rarissimo) di assegnazioni in fringe benefit a dipendenti. Agenti e rappresentanti Si intendono quali “agenti e rappresentanti di commercio” coloro i quali sono iscritti con tale qualifica sia alla C.C.I.A.A. che all’Enasarco, pertanto non i semplici “procacciatori d’affari”, che rientrano nella categoria dei liberi professionisti. Il regime applicato è un ibrido fra quello dei veicoli strumentali per destinazione e quello dei veicoli in “pool”; la norma prevede infatti una presunzione di utilizzo all’80% per attività lavorativa e al 20% per uso privato. La deduzione ammessa è pertanto pari all’80% dei costi sostenuti, con i seguenti dettagli per quanto riguarda i canoni di noleggio: la quota finanziaria è deducibile per l’80%, fino al limite di 5.165/775/413 Euro annui; la quota servizi è deducibile per l’80% del suo importo, senza limiti.
Esercenti arti e professioni Il trattamento fiscale è lo stesso previsto per le auto a disposizione non assegnate, ossia: Deducibilità al 20%, della quota finanziaria, con il limite di 3.615/775/413 Euro per anno (a seconda che si tratti di autoveicoli; motocicli o ciclomotori), deducibilità al 20%, della quota servizi, senza limiti di importo. Questo regime si applica a: Artisti Liberi professionisti Soci di società di persone Con il limite di un veicolo a testa; I costi relativi ad ulteriori veicoli risultano del tutto indeducibili, eccetto il caso (rarissimo) di assegnazioni in fringe benefit a dipendenti. Agenti e rappresentanti Si intendono quali “agenti e rappresentanti di commercio” coloro i quali sono iscritti con tale qualifica sia alla C.C.I.A.A. che all’Enasarco, pertanto non i semplici “procacciatori d’affari”, che rientrano nella categoria dei liberi professionisti. Il regime applicato è un ibrido fra quello dei veicoli strumentali per destinazione e quello dei veicoli in “pool”; la norma prevede infatti una presunzione di utilizzo all’80% per attività lavorativa e al 20% per uso privato. La deduzione ammessa è pertanto pari all’80% dei costi sostenuti, con i seguenti dettagli per quanto riguarda i canoni di noleggio: la quota finanziaria è deducibile per l’80%, fino al limite di 5.165/775/413 Euro annui; la quota servizi è deducibile per l’80% del suo importo, senza limiti.
Si tratta dei veicoli immatricolati a “uso pubblicitario” con un allestimento fisso pubblicitario. Non sono considerati veicoli pubblicitari, da un punto di vista fiscale, quelli sui quali vengono apposte scritte o serigrafie pubblicitarie. Le scritte pubblicitarie non modificano né il regime dei costi deducibili né il regime di recuperabilità dell’IVA nei confronti dei predetti automezzi.
Il pagamento a titolo di anticipo canoni, indicato in contratto come anticipo, costituisce un anticipo della sola quota finanziaria dei canoni. Deve essere fatturato con IVA ordinaria per i Clienti italiani, senza IVA per i Clienti esteri e non deve essere restituito a fine contratto.
Il pagamento del deposito cauzionale è un importo versato dal Cliente a titolo di garanzia. Deve essere fatturato senza l’applicazione dell’IVA e sarà restituito al termine del contratto, al netto di eventuali pendenze contrattuali.
Il contratto di noleggio sottoscritto dal Cliente si configura come un contratto di locazione e non di “leasing finanziario”: al contrario di quest’ultimo, la locazione non è finalizzata a finanziare la somma dovuta per l’acquisto dell’autoveicolo, ma a permettere il godimento del bene stesso al contraente, senza che egli debba acquistarlo. La durata contrattuale del rapporto può essere modificata per intervenuti accordi fra le parti e non è previsto il riscatto del bene al termine del periodo di locazione. Inoltre il concedente garantisce anche la fornitura di servizi ulteriori (manutenzione, bollo e assicurazione). In particolare, per quanto riguarda la scomposizione tra canone finanziario e canone operativo, il primo identifica la somma da attribuirsi al costo del canone “puro” di noleggio, mentre il secondo, al di là della traduzione letterale del termine, costituisce il costo dei servizi accessori. In conclusione, non avendo il contratto natura di finanziamento, nel canone finanziario non esiste né una quota capitale, né una quota interessi da poter scorporare ai fini IRAP e da indicare in nota Integrativa.

Canoni di noleggio e prestazioni Accessorie

Fiscalità Noleggio a Lungo Termine

Deducibilità

La deduzione è uno strumento fiscale che permette al contribuente (persona fisica o giuridica) di ridurre il proprio reddito imponibile sottraendo ad esso alcune spese sostenute o parte di esse.

I costi di noleggio a lungo termine possono usufruire della deducibilità totale o parziale.

Detraibilità

La detrazione d’imposta è la possibilità di sottrarre da un’imposta una determinata somma o percentuale per ridurne l’ammontare. Nel caso dell’IVA è possibile detrarla quando sussiste carattere di inerenza diretta tra la spesa e l’attività professionale svolta.

Nel noleggio a lungo termine l’IVA è detraibile in misura totale o parziale.

Fringe benefit

In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.

* In base all’Art. 164 TUIR, i veicoli sono strumentali all’attività dell’impresa solo quando sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.

Deducibilità totale

  • Veicoli adibiti ad uso pubblico;
  • Veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività dell’impresa.

Deducibilità parziale

  • Veicoli concessi ad agenti di commercio e rappresentanti deducibilità pari all’80% nei limiti di € 5.164,57 per la quota noleggio (importo massimo deducibile pari a € 4.131,66). Nessun limite è previsto per la quota servizi;
  • Veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta deducibili in misura pari al 70%;
  • Veicoli in uso promiscuo per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta: deducibilità al 20% nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite previsto per la quota servizi;
  • Veicoli non assegnati deducibilità pari al 20% nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite è previsto per la quota servizi;
  • Veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale la deducibilità è ammessa nella misura del 20% nei limiti di €3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile € 723,04 limitatamente ad un solo veicolo). Nessun limite è previsto per la quota servizi;
  • Veicoli utilizzati nell’esercizio di attività svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è ammessa nella misura del 20% nei limiti di € 3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile € 723,04 limitatamente per un veicolo per ogni socio o associato). Nessun limite per la quota servizi.

Detraibilità totale

IVA completamente detraibile se il veicolo è concesso in:

  • uso strumentale;
  • uso pubblico;
  • uso a rappresentanti e agenti di commercio.

È detraibile al 100% l’iva relativa veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (taxisti, noleggiatori auto, etc).

Sono detraibili al 100% anche le auto e i piccoli autocarri (<35 q.li) che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.

Detraibilità parziale

L’IVA è detraibile nella misura in cui il bene genera operazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa, ovvero in base ad elementi comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza, senza distinzione fra quota noleggio e quota servizio.

La Commissione Europea, con la Decisione del 18 Giugno 2007 (GU Europea I-165/33), ha autorizzato l’Italia a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli non interamente utilizzati per uso professionale. La disposizione si applica a partire dal 27 giugno 2007.

È detraibile al 40% l’IVA relativa a tutti i veicoli stradali a motore in caso di:

  • non utilizzo esclusivo nell’esercizio d’impresa, dell’arte o della professione;
  • non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • non sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Fringe benefit

Range di CO2

Range di CO2Fino a dicembre 2019Da luglio 2020Dal 2021
Fino a 60 g/km CO230%25%25%
Da 61 g/km a 160 g/km CO230%30%30%
Da 161 g/km a 190 g/km CO230%40%50%
Oltre 191 g/km30%50%60%

La Legge di Bilancio 2020 (L.27/12/2019 N.160) ha modificato le percentuali

per il calcolo del compenso in natura da includere in busta paga del dipendente per l’uso privato nel seguente modo:

Per il calcolo della tassazione in capo al dipendente dal 1 gennaio 2021 si fa riferimento ai consumi dichiarati e certificati in base al ciclo omologativo WLTP.

Rappresentante o agente di commercio

 Deducibilità imposte diretteDetraibilità IVA
Noleggio a lungo termine80%100%
Leasing80%100%
Acquisto80%100%

Azienda uso strumentale all’attività o adibito a uso pubblico

 Deducibilità imposte diretteDetraibilità IVA
Noleggio a lungo termine100%100%
Leasing100%100%
Acquisto100%100%

 

Di seguito le tabelle riepilogative delle percentuali di deducibilità delle imposte dirette e di detraibilità dell’IVA, in base alla tipologia di gestione del veicolo (noleggio, leasing o acquisto) e di utilizzo.

Esercenti arte o professione e aziende uso non strumentale all’attività d’impresa

 Deducibilità imposte diretteDetraibilità IVA
Noleggio a lungo termine20%40%
Leasing20%40%
Acquisto20%40%

Amministratore uso promiscuo

Fringe benefit

Range di CO2Dal 2021
Fino a 60 g/km CO225%
Da 61 g/km a 160 g/km CO230%
Da 161 g/km a 190 g/km CO250%
Oltre 191 g/km60%
 Deducibilità imposte diretteDetraibilità IVA
Noleggio a lungo termine70%40%
Leasing70%40%
Acquisto70%40%
 Deducibilità imposte diretteDetraibilità IVA
Noleggio a lungo termine20%40%
Leasing20%40%
Acquisto20%40%

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